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Sez. 3, Sentenza n. 3064 del 22/03/1991 (Rv. 471388 - 01)

Assicurazione - Veicoli (circolazione - assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione diretta nei confronti dell'assicurato - Prescrizione | Azione per il risarcimento dei danni - Richiesta di risarcimento all'assicuratore - In genere - Disciplina ex legge n. 990 del 1969 - Assicuratore - Posizioni - Rapporto di solidarietà con l'assicurato - Sussistenza - Interruzione della prescrizione ex art. 1310 cod. civ. - Atti interruttivi - Efficacia - Nei confronti dell'assicuratore - Estensione degli effetti al danneggiante.
Stato
decisa il 1991-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471388-01

Assicurazione - Veicoli (circolazione - assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione diretta nei confronti dell'assicurato - Prescrizione

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella disciplina di cui alla legge n. 990 del 1969, l'assicuratore si pone, sin dal momento della richiesta del terzo danneggiato, come parte e protagonista attivo del rapporto e contraddittore diretto e primario per lo accertamento e la quantificazione della obbligazione risarcitoria, ed a tal fine in un rapporto interno di solidarietà con l'assicurato, con la conseguenza che, ai fini dell'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 1310 cod. civ., gli atti interruttivi compiuti dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, esplicano efficacia anche nei confronti del danneggiante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)