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Sez. 3, Sentenza n. 10825 del 11/05/2007 (Rv. 596681 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE | Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - Atti interruttivi compiuti dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore - Efficacia anche nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante e del conducente dello stesso - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596681-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE

In tema di prescrizione, con riferimento alla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, poiché responsabile in solido con la società di assicurazione (ed eventualmente col conducente del veicolo assicurato) è il proprietario del veicolo stesso, ai fini dell'interruzione della prescrizione del diritto al risarcimento del danno gli atti interruttivi compiuti dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore esplicano efficacia anche nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante e del conducente dello stesso. Infatti, l'efficacia interruttiva della prescrizione contro uno dei debitori, da qualunque atto derivi, ha effetto riguardo agli altri debitori, ai sensi dell'articolo 1310 cod. civ., tutte le volte in cui sia configurabile una solidarietà dal lato passivo dell'obbligazione e la controversia si risolva nel riconoscimento di tale solidarietà, come nel caso, quale quello di specie, dell'imputabilità del fatto dannoso a più persone ai sensi dell'articolo 2055 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)