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Sez. L - , Ordinanza n. 30812 del 19/10/2022 (Rv. 665845 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI | Pensione di inabilità ordinaria - Coefficiente di trasformazione - Momento di individuazione - Data del perfezionamento dei requisiti costitutivi del diritto - Esclusione - Data di erogazione della pensione - Rilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2022-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665845-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI

La pensione ordinaria di inabilità, di cui all'art. 2 della l. n. 222 del 1984, deve essere calcolata applicando il coefficiente di trasformazione vigente alla data di decorrenza della prestazione, anziché quello applicabile alla data di perfezionamento dei requisiti costitutivi del diritto a pensione, e ciò in quanto il metodo di calcolo del contenuto della provvidenza deve essere quello applicabile al verificarsi delle condizioni dell'erogazione, come desumibile dall'art. 1, comma 14, della l. n. 335 del 1995, che, anche ai fini della individuazione del coefficiente applicabile alla pensione di invalidità, attribuisce rilievo all'età dell'assicurato al momento «dell'attribuzione» del beneficio.

Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 com. 5 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)