Sez. 6 - L, Ordinanza n. 20829 del 02/08/2019 (Rv. 654831 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Pensione di inabilità di cui all'art. 2 della l. n. 222 del 1984 - Requisiti costitutivi del diritto alla prestazione - Previsioni di cui ai commi 2 e 5 - Natura - "Conditiones iuris" - Contestazione dell’INPS - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE
In materia di pensione di inabilità di cui all'art 2 della l. n. 222 del 1984, il requisito sanitario e quello contributivo integrano gli unici elementi costitutivi del diritto, mentre i fatti cui si riferiscono i commi 2 e 5 della medesima disposizione ne rappresentano semplici "conditiones iuris", incidenti sul contenuto e, quindi, sulla decorrenza della prestazione, sicché, verificata la sussistenza dei requisiti per l'insorgenza del diritto, ove l'INPS contesti l'esistenza dei suddetti fatti, il giudice che non giunga al relativo accertamento non può respingere la domanda di erogazione del trattamento, ma deve emettere sentenza di accoglimento, subordinando la decorrenza del beneficio al verificarsi dei fatti in condizione.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)