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Sez. 3, Sentenza n. 9091 del 14/04/1982 Ud. (dep. 13/10/1982) Rv. 155539 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DI MONOPOLIO - IN GENERE CONTRABBANDO - CAFFÈ - DEPOSITI - TRASFERIMENTO IN ALTRO LOCALE - NECESSITÀ DI NUOVA LICENZA - FONDAMENTO NORMATIVO.*
Stato
decisa il 1982-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155539-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DI MONOPOLIO - IN GENERE CONTRABBANDO - CAFFÈ - DEPOSITI - TRASFERIMENTO IN ALTRO LOCALE - NECESSITÀ DI NUOVA LICENZA - FONDAMENTO NORMATIVO.*

La licenza di deposito di caffè riguarda un Esercizio determinato, sicché l'attività di deposito non può essere legittimamente trasferita dall'intestatario della licenza da un locale all'altro. Ciò si desume inequivocabilmente dagli art. 1 e 2 legge 26 maggio 1966, n. 344 (Disposizioni concernenti la disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, ai fini della prevenzione e repressione del contrabbando doganale nel particolare settore): il primo dispone infatti che chiunque intende costituire un deposito di caffè deve munirsi di apposita licenza, il secondo stabilisce che la licenza è rilasciata dall'intendenza di finanza della provincia ove è posto l'Esercizio o lo stabilimento e che nella licenza deve essere indicata l'ubicazione dell'Esercizio e il quantitativo massimo di caffè che può esserci introdotto. È quindi evidente, anche perché trattasi di attività soggetta a vigilanza di polizia tributaria, che il luogo di Esercizio del deposito è elemento essenziale dell'autorizzazione, sicché il trasferimento del deposito stesso in altro Esercizio privo di autorizzazione integra il reato di Costituzione di deposito non autorizzato.*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1966 num. 344 art. 1, Legge 26/05/1966 num. 344 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)