Sez. L, Sentenza n. 10267 del 02/10/1991 (Rv. 474072 - 01)
Procedimento civile - Termini processuali - Sospensione | Controversia relativa all'accertamento di un credito di lavoro - Attrazione della stessa nella speciale competenza ex art. 24 legge fallimentare - Ricorso per Cassazione - Termine - Art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 - Applicabilità - Conseguenze.
Procedimento civile - Termini processuali - Sospensione
La circostanza che una controversia relativa all'accertamento di un credito di lavoro sia stata, nel caso concreto, attratta nella speciale competenza prevista dall'art. 24 della legge fallimentare non è di ostacolo all'applicazione dello art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 al termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello avente ad oggetto l'accertamento suddetto, con la conseguenza che tale termine non è soggetto alla sospensione finale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)