Sez. 1, Sentenza n. 1091 del 01/02/2000 (Rv. 533341 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINI | Sospensione per il periodo feriale - Nelle fattispecie inerenti a crediti da rapporti di collaborazione ex art. 429 n. 3 cod.proc.civ. - Applicabilità - Anche in sede di ricorso per cassazione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - TERMINI
La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale non si applica, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 ottobre n. 742, al giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, qualora esso concerna un credito da rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 n. 3 cod.proc.civ.. L'esclusione, infatti, che si correla alla specifica natura della anzidetta controversia, permane anche se non sia stato applicato il rito speciale del lavoro, deve intendersi riferita all'intero corso del procedimento e quindi riguarda anche i termini per proporre ricorso per cassazione
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)