Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6780 del 15/03/2017 (Rv. 643649 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Rinnovo del premesso di soggiorno - Domanda - Straniero in stato di detenzione - "Vis maior" - Esclusione - Possibilità di presentazione tramite l'autorità preposta alla direzione dell'Istituto - Sussistenza - Fondamento - Mancata presentazione - Ascrivibilità a negligenza dello straniero - Configurabilità.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di rinnovo del permesso di soggiorno da parte dello straniero in stato di detenzione, la sua mancata richiesta non è giustificata da tale condizione, che, quindi, non rappresenta una causa di forza maggiore impeditiva della richiesta di rinnovo come prescritto dall’art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286 del 1998. Infatti, il direttore dell'istituto carcerario, tra l'altro obbligato all'inoltro di ogni comunicazione afferente alla corrispondenza personale del detenuto, è tenuto all'inoltro, al ritiro ed alla consegna della documentazione diretta alla Questura e da essa proveniente ex art. 10, comma 4, del regolamento di attuazione del T.U. sull'immigrazione reso con d.P.R. n. 394 del 1999, sicchè la mancata presentazione dell'istanza di rinnovo durante il periodo di restringimento in carcere deve ascriversi a mera negligenza dell'extracomunitario detenuto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/08/1999 num. 394 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)