diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1753 del 27/01/2006 (Rv. 586895 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Permesso di soggiorno - Rinnovo - Domanda - Presentazione - Straniero in stato di detenzione - "Vis maior" - Esclusione - Possibilità di presentazione tramite l'autorità preposta alla direzione dell'Istituto - Sussistenza - Fondamento normativo - Mancata presentazione - Ascrivibilità a negligenza dello straniero - Configurabilità.
Stato
decisa il 2006-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586895-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno da parte dello straniero in stato di detenzione, anche dopo l'abrogazione, ex art. 47 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dell'art. 4, comma quattordicesimo, del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39) - secondo cui, per gli stranieri ricoverati in casa o istituto di cura e di pena, ovvero ospitati in comunità civili o religiose, il permesso di soggiorno poteva essere richiesto, alla Questura competente, da chi presiede la casa, l'istituto o la comunità indicati, per delega degli stranieri medesimi - e alla luce della normativa vigente, interpretata "secundum constitutionem", deve specificamente ritenersi che il direttore dell'istituto carcerario, tra l'altro obbligato all'inoltro di ogni comunicazione afferente alla corrispondenza personale del detenuto e all'instaurazione del rapporto in ipotesi di ammissione a lavoro esterno (artt. 38 e 48 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario, approvato con d.P.R. 30 giugno 2000, n.230), sia tenuto all'inoltro, al ritiro e alla consegna della documentazione diretta alla, e proveniente dalla, Questura in base alla previsione dell'art. 10, comma quarto, del regolamento di attuazione del t.u. sull'immigrazione reso con d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, con la conseguenza che la mancata presentazione di istanza di rinnovo durante il periodo di restringimento in carcere deve ascriversi a mera negligenza dell'extracomunitario detenuto.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1989 num. 416 art. 4, Legge 28/02/1990 num. 39 CORTE COST., Legge 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 25/07/1998 num. 286 art. 47, Legge 31/08/1999 num. 394 art. 10, Legge 30/06/2000 num. 230 art. 38, Legge 30/06/2000 num. 230 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)