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Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con l'articolo 1 della legge di ratifica 2 aprile 1951, n. 302, e' sostituito dal seguente:
(Numero minimo dei soci delle cooperative)
"Per procedere alla legale costituzione di una societa' cooperativa e' necessario che i soci siano almeno nove.
Ove, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la societa' deve essere posta in liquidazione. In difetto, trascorso tale termine, l'autorita' di vigilanza dispone lo scioglimento d'ufficio della societa'. Sono fatte salve le disposizioni del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.
Non possono essere iscritte nei registri prefettizi, le cooperative di consumo le quali, al momento della domanda, abbiano un numero di soci inferiore a 50, ne quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 25 soci.
Tuttavia il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il comitato centrale per le cooperative, in considerazione di particolari situazioni ambientali o della peculiare natura dei lavori e dei servizi che formano oggetto dell'attivita' sociale, puo' autorizzare la iscrizione di cooperative di produzione e lavoro, ammissibili a pubblici appalti, con numero di soci inferiore a 25 ma non a 9.
Analogamente l'autorizzazione di cui sopra puo' essere concessa a cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi.
Salve le disposizioni dei commi quarto e quinto, se il numero dei soci, successivamente all'iscrizione nel registro prefettizio, scenda al disotto dei limiti indicati nel terzo comma e non e' reintegrato nel termine di un anno, la cooperativa e' cancellata dal registro stesso".

Art. 2

1. L'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, e' sostituito dal seguente:
(Requisiti dei soci delle cooperative)
"I soci delle cooperative di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialita' delle cooperative di cui fanno parte o affini.
Non possono essere soci di tali cooperative coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa.
E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente, ma non superiore al 12 per cento di quello complessivo dei soci.
Nelle cooperative di consumo non possono essere ammessi, come soci, intermediari e persone che conducano in proprio esercizi commerciali della stessa natura della cooperativa.
Nelle cooperative agricole per affittanze collettive o per conduzione di terreno in concessione ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 279, non possono essere ammesse come soci le persone che esercitano attivita' diversa dalla coltivazione della terra.
I proprietari, gli affittuari e i mezzadri possono essere soci di tali cooperative solo quando coltivino direttamente la terra e la superficie da essi direttamente coltivata sia insufficiente ad assorbire tutta la mano d'opera del nucleo familiare. Limitatamente all'esercizio di mansioni amministrative e tecniche nell'interesse sociale, per il quale sia necessario il possesso della qualita' di socio, e' consentita l'ammissione a soci di persone che non siano lavoratori manuali della terra in numero non superiore all'8 per cento di quello complessivo dei soci".

Art. 3

1. L'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, e' sostituito dal seguente:
(Limiti azionari per i soci delle cooperative)
"Nelle societa' cooperative nessun socio puo' avere una quota superiore a lire due milioni, ne' tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite e' di quattro milioni.
Il valore nominale di ciascuna quota od azione non puo' essere inferiore a lire cinquemila ed il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere superiore a lire ventimila.
Il limite di cui al primo comma non si applica nei confronti delle persone giuridiche di cui al terzo comma dell'articolo 2532 del codice civile. Per esse resta sempre pero' in vigore il limite massimo di cinque voti indicato nell'articolo predetto".

Art. 4

1. L'articolo 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, e' sostituito dal seguente:
(Effetti della mancata iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione)
"La mancanza d'iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione esclude gli enti contemplati nel presente decreto da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura disposta da questo decreto o da altre leggi".

Art. 5

2. Art. 27. - (Consorzi di societa' cooperative). - "Le societa' cooperative legalmente costituite, comprese quelle tra pescatori lavoratori, che, mediante la costituzione di una struttura organizzativa comune, si propongono, per facilitare i loro scopi mutualistici, l'esercizio in comune di attivita' economiche, possono costituirsi in consorzio come societa' cooperative, ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile.
Per procedere a tale costituzione e' necessario:
a) un numero di societa' cooperative legalmente costituite non inferiore a cinque;
b) la sottoscrizione di un capitale di almeno 1.000.000 di lire di cui sia versata almeno la meta'.
Le quote di partecipazione delle consorziate possono essere rappresentate da azioni il cui valore nominale non puo' essere inferiore a lire 50.000, ne' superiore a lire 1.000.000 ciascuna.
I consorzi fra cooperative di pescatori possono essere costituiti da un numero di societa' cooperative non inferiore a tre. Il limite di capitale indicato nel secondo comma e' ridotto a lire 500.000, di cui sia versata almeno la meta'".

3. Art. 27-bis. - (Consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti). - "I consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti continueranno ad essere disciplinati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, dal titolo V del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e dal precedente articolo 15.
Ad essi si applicheranno, tuttavia, le disposizioni dei commi secondo e terzo del precedente articolo 27.
Le cooperative interessate sono tenute, altresi', ai fini del decreto di riconoscimento del consorzio, ad esibire:
a) copia dell'ultimo bilancio o di una situazione patrimoniale aggiornata debitamente firmata dal presidente e dai sindaci;
b) un elenco dei piu' notevoli lavori eseguiti dopo la costituzione con l'indicazione del loro importo, firmato dal presidente".

4. Art. 27-ter. - (Consorzi tra societa' cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi). - "I contratti tra piu' societa' cooperative legalmente costituite esercenti una medesima attivita' economica o attivita' economiche connesse, i quali hanno per oggetto la disciplina delle attivita' stesse, mediante una organizzazione comune, sono regolati, salvo quanto disposto dai successivi commi secondo e terzo del presente articolo e dall'articolo 27-quater, dalle norme di cui al capo II del titolo X, libro V del codice civile, in quanto applicabili.
Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere attivita' con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, essere depositato presso il registro prefettizio delle cooperative della provincia nella quale ha sede l'ufficio, unitamente al documento comprovante l'adempimento delle formalita' di cui al comma primo dell'articolo 2612 del codice civile. Gli stessi adempimenti debbono essere eseguiti per l'eventuale modificazione del contratto.
Alle persone che agiscono in nome del consorzio non si applica la seconda parte del primo comma dell'articolo 2615 del codice civile se non eccedono i limiti dei poteri loro conferiti nel contratto di consorzio depositato.
Ai contratti di consorzio contemplati nel presente articolo e agli eventuali atti successivi di proroga, di modifica, di nuove adesioni, di recesso e di scioglimento e a tutti i relativi adempimenti, si applicano le agevolazioni in materia di imposta di bollo e di registro disposte dalle leggi vigenti per gli atti costitutivi e modificativi e gli atti analoghi e relativi adempimenti delle societa' cooperative; cio' se ed in quanto le societa' cooperative contraenti siano in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 26".

5. Art. 27-quater. - (Controllo sull'attivita' dei consorzi cooperativi). - "I consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 27 e, se con ufficio destinato a svolgere attivita' con i terzi, quelli costituiti ai sensi dell'articolo 27-ter, secondo comma, sono soggetti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che l'esercita nei modi e nei limiti stabiliti dagli articoli da 2542 a 2545 del codice civile, e dalle disposizioni del presente decreto".

Art. 6 Registro prefettizio e schedario generale

2. L'articolo 15 del predetto decreto e' sostituito dal seguente:
"Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito lo schedario generale della cooperazione.
In tale schedario sono iscritti:
a) tutti gli enti iscritti nei registri prefettizi, nonche' quelli risultanti dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 1;
b) i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422.
Lo schedario e' tenuto distintamente per sezioni, come il registro prefettizio, e deve contenere le medesime indicazioni; esso inoltre e' diviso per province.
Lo schedario e' estensibile a chiunque ne faccia richiesta".

Art. 7 Delega di rappresentanza nelle cooperative agricole

1. I coltivatori diretti, siano essi proprietari, assegnatari enfiteuti, usufruttuari o affittuari, i miglioratari, i mezzadri, i coloni parziari, i compartecipanti nel caso di compartecipazione associativa non limitata a singole coltivazioni stagionali od intercalari, che siano soci di cooperative o di altre societa' o associazioni di produttori agricoli, possono delegare per iscritto un altro socio, oppure un parente fino al terzo grado o un affine fino al secondo grado, purche' compartecipe nello esercizio dell'impresa agricola, ad intervenire all'assemblea con diritto di partecipare alle votazioni ed essere eletto dall'assemblea alle cariche sociali, permanendo in tal caso nelle cariche stesse fino alla loro scadenza.

Art. 8 Imposta sulle societa'

1. Le societa' cooperative e loro consorzi sono esenti dall'imposta sulle societa' a condizione che siano entrambi retti e disciplinati dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata e che siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.

Art. 11 Modifiche all'articolo 151 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645

1. La lettera f) dell'articolo 151 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e' cosi' modificata:
"f) l'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali, la gestione INA-Casa, gli Istituti autonomi per le case popolari, le Aziende autonome di case popolari dipendenti da regioni, province, comuni e relativi consorzi, e le societa' cooperative di abitazione a proprieta' divisa o a proprieta' indivisa costituite fra soci non proprietari ne' assegnatari di altri alloggi, nei cui statuti siano espressamente previste le condizioni indicate allo articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modifiche, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302".

Art. 12 Prestiti dei soci

1. Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, categoria A) gli interessi sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci versano alle societa' cooperative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi, purche' concorrano le seguenti condizioni:

  1. a) che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, persona fisica, la somma di lire tre milioni. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite e' di otto milioni;

  2. b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino il saggio degli interessi legali;

  3. c) che negli statuti delle societa' cooperative e loro consorzi siano inderogabilmente previste, ed in fatto osservate, le clausole di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni, e che le cooperative ed i consorzi stessi siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.

2. L'articolo 86 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non si applica alle societa' cooperative e ai loro consorzi.

3. Le modalita' e la durata dei conferimenti previsti dal presente articolo sono determinate dagli enti cooperativi con apposito regolamento.

Art. 14 Divieto di trasformazione delle societa' cooperative

1. Le societa' cooperative non possono essere trasformate in societa' ordinarie, anche se tale trasformazione sia deliberata all'unanimita'.

Art. 15 Contributi e spese per le ispezioni

1. L'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e' sostituito dal seguente:
"Le societa' cooperative dovranno versare, in relazione al numero dei soci ed al capitale versato, un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura e con le modalita' che saranno stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Le cooperative che sono aderenti alle associazioni nazionali di cui all'articolo 4 del presente decreto, verseranno tale contributo alla rispettiva associazione. Le altre verseranno i contributi stessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvedera' a depositarli presso un istituito di credito di diritto pubblico.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale saranno stabilite le modalita' relative all'amministrazione dei contributi di pertinenza del Ministero, i quali saranno destinati alla copertura delle spese comunque connesse con le ispezioni ordinarie, comprese quelle per la formazione di personale qualificato per l'esecuzione delle ispezioni medesime.
Qualora al termine di ciascun biennio le spese sostenute dal Ministero risultassero inferiori al gettito dei contributi di revisione, il Ministero disporra' l'erogazione della differenza per lo svolgimento di corsi atti a formare personale qualificato per l'esecuzione delle ispezioni ed a favore del movimento cooperativo in genere, anche tramite le associazioni nazionali di categoria giuridicamente riconosciute.
Le spese relative alle ispezioni straordinarie saranno a carico del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale".