diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 870 del 29/03/1973 (Rv. 363192 - 01)

IGIENE E SANITA PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA - DPR 5 APRILE 1950 N 221 - VIGORE DI LEGGE - ESCLUSIONE - REGOLAMENTI DI ESECUZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - PRECLUSIONE - SINDACATO DI MERA LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1973-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363192-01

IGIENE E SANITA PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - VIGILANZA DELL'ESERCIZIO E DISCIPLINA - DPR 5 APRILE 1950 N 221 - VIGORE DI LEGGE - ESCLUSIONE - REGOLAMENTI DI ESECUZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - PRECLUSIONE - SINDACATO DI MERA LEGITTIMITA.*

Il DPR 5 aprile 1950 n 221, inteso a dare attuazione al DLCPS 13 settembre 1946, n 233, non ha vigore di legge. Le Disposizioni normative contenute in regolamenti di esecuzione, per la loro posizione nella gerarchia delle fonti di produzione normativa, non possono formare oggetto di eccezione di illegittimita costituzionale, ma di mera illegittimita per violazione di legge, proponibile ai sensi dell'art 5 legge 20 marzo 1865, n 2248, allegato e, davanti al giudice ordinario o amministrativo, al quale compete il controllo di conformita della norma regolamentare alla legge. (V 3331/71, mass n 354827; 687/67, mass n 326720).*

Riferimenti normativi: Legge 05/04/1950 num. 221 art. 50, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)