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Sez. 1, Sentenza n. 687 del 30/03/1967 (Rv. 326720 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - COMMISSIONE CENTRALE ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE - TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326720-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - COMMISSIONE CENTRALE ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE - TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE.*

Poiche il d. P. R. 5 aprile 1950, n.221, e un regolamento, e, come tale (nel silenzio del d.l. 13 settembre 1946, n.233, di cui costituisce esecuzione) non poteva fissare, per il ricorso per Cassazione contro le decisioni della commissione centrale per gli esercenti professioni sanitarie, un termine diverso da quello stabilito dall'art. 325 ultimo comma cod.proc.civ., detto ricorso e, quindi, proponibile nel termine di giorni sessanta, secondo la disciplina generale di quest'ultima norma di legge e devesi disapplicare la diversa norma contenuta nell'art. 68 secondo comma, del predetto regolamento che prescrive, invece il termine di trenta giorni.*

Riferimenti normativi: Legge 05/04/1950 num. 221 art. 68, Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)