Sez. 3, Ordinanza n. 274 del 10/01/2003 (Rv. 559620 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Foro per le cause con parti i magistrati - Competenza "ex" art. 30 - bis cod. proc. civ. - Riferibilità al foro dell'esecuzione forzata - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
La particolare competenza per territorio disciplinata dall'art. 30 - bis cod. proc. civ., introdotto dall'art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, per le cause in cui sono parti i magistrati, non è riferibile, già nel testo anteriore alla declaratoria di illegittimità costituzionale ad opera della sentenza n. 444 del 2002, al foro dell'esecuzione forzata di cui all'art. 26 cod. proc. civ., sia perché i procedimenti di esecuzione forzata non sono cause, sia perché l'attività di cognizione è assolutamente assente in tali procedimenti, sicché non ricorre la "ratio", di garanzia dell'imparzialità del giudice, sottesa allo spostamento di competenza previsto dal citato art. 30 - bis.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 30 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 26 CORTE COST., Legge 02/12/1998 num. 420 art. 9 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)