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Sez. 3, Sentenza n. 23366 del 15/12/2004 (Rv. 579083 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Art. 30 bis cod. proc. civ. - Applicabilità ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore - Questione - Esame in cassazione - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579083-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

Non può essere fatta valere per la prima volta in Cassazione la questione dell'applicabilità dell'art. 30 bis del codice di rito anche ai giudizi civili introdotti con domanda anteriore alla sua entrata in vigore, sussistendo al riguardo una preclusione assoluta laddove l'incompetenza ivi contemplata non venga rilevata o eccepita non oltre la prima udienza di trattazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38 e 28 cod. proc. civ., ovvero, trattandosi (come nel caso di specie) di normativa entrata in vigore in epoca successiva a tale stato del giudizio, entro il primo grado di giudizio (e non sia stata fatta comunque rilevare o eccepita in grado di appello) o, ancora diversamente, in caso di entrata in vigore tra il primo ed il secondo grado di giudizio, (trattandosi di ragioni autonome rispetto alla questione di competenza del giudice di primo grado, e pertanto in deroga all'art. 38 cod. proc. civ.), entro il giudizio di secondo grado [In applicazione del suindicato principio la Corte ha rigettato il motivo proposto ex nn. 2, 3 e 4 dell'art. 360 cod. proc. civ. con il quale il ricorrente si doleva che fosse stata resa una sentenza nei confronti di un magistrato esplicante la propria funzione nell'ambito del medesimo distretto di corte d'appello, pur trattandosi di causa incardinata anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 420 del 1998 recante (all'art. 9) l'introduzione del citato art. 30 bis, peraltro vigente sia al momento in cui la causa era stata trattenuta in decisione che in quello della relativa pubblicazione, sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe dovuto tenerne conto rilevandola d'ufficio, e a maggior ragione avrebbe dovuto farlo il giudice dell'appello successivamente adìto, non potendo trovare applicazione nemmeno il principio della "perpetuatio iurisdictionis" di cui all'art. 5 cod. proc. civ., destinato a soccombere a fronte di quello ben più importante della terzietà ed imparzialità del giudice].

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 30 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 4, Legge 02/12/1998 num. 420 art. 9 CORTE COST., Costituzione art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)