Sez. 3, Sentenza n. 8657 del 09/08/1991 (Rv. 473443 - 01)
Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - In genere | Previo esperimento anche relativamente a domande - In via riconvenzionale proposte dal convenuto - Obbligatorietà - Limiti.
Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - In genere
Con riguardo alle controversie relative a contratti agrari, attesa la mancata distinzione dell'art. 46 della legge n. 203 del 1982 il previo esperimento del tentativo di conciliazione tramite l'ispettorato agrario e con l'intervento delle associazioni professionali di categoria deve precedere anche la proposizione di domande in via riconvenzionale da parte del convenuto, ove lo stesso non abbia già dedotto le relative istanze nella fase esperimentata a tal fine dall'attore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)