Sez. 3, Sentenza n. 10447 del 05/10/1995 (Rv. 494177 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Domanda riconvenzionale - Applicabilità - Modalità - Prospettazione della domanda nell'ambito del tentativo promosso dall'attore - Sufficienza.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE
In tema di contratti agrari il tentativo obbligatorio di conciliazione davanti all'Ispettorato provinciale agrario previsto dall'art. 46 legge 3 maggio 1982 n. 203, anche con riferimento alle domande riconvenzionali del convenuto, non richiede un'autonoma ed espressa comunicazione con lettera raccomandata all'attore o all'Ispettorato provinciale da parte del convenuto che intenda proporre detta domanda, ma è sufficiente che la relativa questione sia prospettata nell'ambito del tentativo di conciliazione promosso dall'attore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)