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Sez. 1, Sentenza n. 4572 del 15/04/1992 (Rv. 476803 - 01)

Atti amministrativi - Procedimento amministrativo - Impugnabilità degli atti del procedimento | Convenzioni del privato con la P.A. - Finalizzate al rilascio di concessione edilizia - Rilevanza autonoma - Esclusione - Conseguenze - Vizi delle stesse - Rimozione - Mezzi - Impugnazione del provvedimento di concessione - Necessità.
Stato
decisa il 1992-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476803-01

Atti amministrativi - Procedimento amministrativo - Impugnabilità degli atti del procedimento

A differenza del contratto del privato con la P.A. disciplinante gli aspetti patrimoniali di un rapporto ad oggetto pubblico, in relazione al quale il momento discrezionale della funzione si è già esternato in un provvedimento, sicché il negozio si trova, di regola, in un rapporto di accessorietà o ausiliarità, gli accordi con i quali il privato, al fine di ottenere il rilascio della concessione edilizia su suoli di sua proprietà, si obbliga a determinati comportamenti nei confronti della P.A. o compia determinate rinunzie - il cui carattere "propter rem" ne comporta la trascrivibilità -, rientrano nello schema del cosiddetto modulo convenzionale nel procedimento strumentale all'emissione del provvedimento amministrativo di cui trattasi. Tali accordi, pertanto, non assumono autonoma rilevanza rispetto al detto provvedimento, che resta l'unica fonte di regolamento degli interessi in conflitto, modellando il proprio contenuto in relazione alle precorse convenzioni, con la conseguenza che i presunti vizi di queste non possono farsi valere con i mezzi di tutela utilizzabili con riguardo alla attività negoziale e che la rimozione del regolamento suddetto necessariamente presuppone l'impugnazione del provvedimento stesso.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)