Sez. 2, Sentenza n. 14283 del 19/06/2007 (Rv. 597994 - 01)
URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - IN GENERE | Procedimento finalizzato al rilascio della concessione edilizia ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1967 n.767 (applicabile "ratione temporis") - Modulo negoziale - Disciplina - Accettazione da parte della P.A. - Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - IN GENERE
In tema di concessione edilizia, con riferimento al procedimento finalizzato al suo rilascio per la realizzazione di un complesso edilizio residenziale e commerciale, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1967 n. 767 (applicabile nella specie "ratione temporis"), il cosiddetto modulo negoziale - nella specie,- la cessione gratuita da parte dell'impresa costruttrice di una porzione dell'area per essere destinata a servizi pubblici e strade, sotto condizione di efficacia del rilascio della concessione - che inerisce al detto provvedimento, come presupposto del medesimo, essendo soggetto alla norma dell'articolo 1333, secondo comma, cod. civ., non deve essere accettato, ma piuttosto valutato ed approvato, e tale approvazione resta comunque di competenza dell'organo amministrativo che deve adottare il provvedimento medesimo.
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 761 art. 10, Cod. Civ. art. 1333, Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)