Sez. 3, Sentenza n. 5509 del 29/03/1983 Ud. (dep. 07/06/1983) Rv. 159447 - 01
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE - DESTINATARI DELLE NORME NELLA SOCIETÀ - AMMINISTRATORE DELEGATO - AZIENDE DI GRANDI DIMENSIONI - DESTINATARI - DIRETTORE GENERALE E SIMILI - FATTISPECIE: DIRETTORE DEL PERSONALE E DIRETTORE GENERALE DI S.P.A. DI NOTEVOLI DIMENSIONI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE - DESTINATARI DELLE NORME NELLA SOCIETÀ - AMMINISTRATORE DELEGATO - AZIENDE DI GRANDI DIMENSIONI - DESTINATARI - DIRETTORE GENERALE E SIMILI - FATTISPECIE: DIRETTORE DEL PERSONALE E DIRETTORE GENERALE DI S.P.A. DI NOTEVOLI DIMENSIONI.*
Destinatari delle norme assicurative e previdenziali sono sempre i datori di lavoro. Nelle società legalmente costituite devono considerarsi destinatari di tali precetti i direttori amministrativi, i quali, fra i loro compiti istituzionali, hanno anche quello di osservare e far osservare le dette norme, della cui inadempienza rispondono sempre per fatto proprio, anche se possono delegare ad altri il materiale adempimento di tali obblighi. Tali criteri, normalmente validi, non possono però applicarsi alle aziende di notevoli dimensioni, che impieghino moltissimi dipendenti e che dispongano della collaborazione plurima di ausiliari, quali direttori generali, capi servizio, capi personale e simili, sui quali si trasferiscono l'Obbligo giuridico dell'osservanza delle norme in parola e la conseguente responsabilità penale. (nella fattispecie la suprema Corte ha ritenuto che non può farsi carico all'amministratore delegato della S.P.a. Nuova innocenti di Milano della contravvenzione di cui agli artt. 2 e 28 legge 20 maggio 1970, n. 300, statuto dei lavoratori, per avere impiegato guardie giurate nei reparti di produzione della società durante lo svolgimento delle relative attività, addebitando tale reato al direttore del personale ed al direttore generale della medesima S.P.a.). (Conf mass n 118197; (Conf mass n 146115).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)