Sez. 3, Sentenza n. 1910 del 28/01/1986 Ud. (dep. 08/03/1986) Rv. 172040 - 01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DESTINATARI DELLE NORME - RESPONSABILITÀ PENALE DEL DATORE DI LAVORO - RIFERIMENTO AL LEGALE RAPPRESENTANTE O AL TITOLARE DELLA IMPRESA - SOCIETÀ DI NOTEVOLI DIMENSIONI - DELEGA AI COLLABORATORI DI ATTIVITÀ PENALMENTE SANZIONATE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DESTINATARI DELLE NORME - RESPONSABILITÀ PENALE DEL DATORE DI LAVORO - RIFERIMENTO AL LEGALE RAPPRESENTANTE O AL TITOLARE DELLA IMPRESA - SOCIETÀ DI NOTEVOLI DIMENSIONI - DELEGA AI COLLABORATORI DI ATTIVITÀ PENALMENTE SANZIONATE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Nel diritto penale del lavoro quando la norma prevede che tenuto all'adempimento è il "datore di lavoro", l'Obbligo primario di osservare e far rispettare tutte le Disposizioni, che regolano la complessa e varia attività dell'azienda, ricade sul legale rappresentante o sul titolare dell'impresa. Nell'ipotesi in cui l'organizzazione aziendale lo imponga, egli può tuttavia delegare ai suoi collaboratori l'espletamento di attività penalmente sanzionate. In tal caso egli dovrà vigilare sul delegato o predisporre ogni misura idonea, affinché il controllo possa essere svolto in concreto, eventualmente affidando il compito a soggetti particolarmente qualificati. La sua responsabilità in questa ipotesi sussiste soltanto se sia riscontrabile una difettosa od omessa verifica ovvero una scelta impropria del collaboratore ovvero ancora un nesso causale tra la sua condotta cosciente e volontaria e l'illecito realizzato (cosiddetta "politica d'impresa"). (V mass n 161236, nel senso che il datore di lavoro è sempre il principale responsabile; (V mass nn 171403, 168527, 167352, 166430, 166037, in tema di delega a persona qualificata; (V mass n 163316 ed ivi citate, per il caso in cui l'imprenditore pur avendo nominato un preposto abbia continuato ad ingerirsi nell'esecuzione dell'opera; (V mass nn 159447, 151614, 122776, nel senso che destinatari delle norme assicurative e previdenziali sono sempre i datori di lavoro e nelle società i direttori amministrativi o amministratori delegati, che possono nelle grandi società delegare i loro compiti con specifiche norme interne; (V mass n 099810, nel senso che, qualora il datore di lavoro sia una persona giuridica, l'amministratore risponde soltanto degli illeciti legati da nesso causale alla sua condotta).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Legge 10/01/1935 num. 112 art. 5, Legge 05/01/1953 num. 4 art. 1, Legge 14/07/1959 num. 741 art. 1 CORTE COST., Legge 17/10/1967 num. 967 art. 18, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 33 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)