Sez. 1, Sentenza n. 6134 del 18/10/1986 (Rv. 448425 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZE PER TERRITORIO - TRIBUNALE DELLA SEDE DELL'IMPRESA - IMPRESA EDILE - UBICAZIONE DEI CANTIERI - IRRILEVANZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZE PER TERRITORIO - TRIBUNALE DELLA SEDE DELL'IMPRESA - IMPRESA EDILE - UBICAZIONE DEI CANTIERI - IRRILEVANZA.*
Al fine dell'individuazione del tribunale territorialmente competente alla dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 9 del R.d. 16 marzo 1942, n. 267, occorre fare riferimento alla Sede dell'impresa, quale centro dell'attività di direzione ed amministrazione, sicché rimane irrilevante, con riguardo ad una impresa edile, la diversa ubicazione dei suoi cantieri. (V 7029/83, mass n 431665).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)