Sez. 1, Sentenza n. 7029 del 24/11/1983 (Rv. 431665 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - SEDE EFFETTIVA DELL'IMPRESA - NOZIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - SEDE EFFETTIVA DELL'IMPRESA - NOZIONE.*
Territorialmente competente a provvedere sulla domanda di fallimento, ai sensi dell'art. 9 legge fall. È il tribunale del luogo in cui si trova la Sede legale dell'impresa, salvo che risulti che questa ha altrove la Sede effettiva. Tale Sede va identificata nel luogo dove si espleta la prevalente attività direttiva o amministrativa volta a raccogliere, coordinare ed organizzare i diversi fattori della produzione, ove cioè ricevono impulso tutti gli affari dell'impresa, ma non può essere individuato né nel luogo ove si svolge materialmente l'attività produttiva o dove sono gli stabilimenti e le fabbriche gestiti dall'impresa, né nel luogo di residenza dell'imprenditore o dei creditori, né con quello in cui si svolgono più stipulazioni di contratti o si intrecciano più rapporti con le banche o con i terzi in genere o si trovano i beni dell'imprenditore. Il giudice così individuato non diviene poi incompetente a dichiarare il fallimento dell'impresa stessa per il solo fatto che essa abbia spostato la sola Sede legale in altro luogo. (V 6780/81, mass n 417671; (V 5586/81, mass n 416306; (V 6552/80, mass n 410339, sulla prima parte; (V 3194/79, mass n 399568; (V 2568/68, mass n 335023, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)