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Sez. 5, Sentenza n. 21803 del 20/10/2011 (Rv. 619842 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IN GENERE | Disciplina di soppressione dell'imposta di successione recata dalla legge n. 383 del 2001 - Entrata in vigore - Applicazione - Decorrenza - Successioni aperte dopo il 25 ottobre 2001 - Necessità - Data di liquidazione del tributo da parte dell'Agenzia delle Entrate - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619842-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IN GENERE

In tema di imposta sulle successioni e donazioni, alla stregua della disposizione di cui all'art. 17, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, la quale ha stabilito l'applicabilità della soppressione dell'imposta in questione alle successioni per causa di morte aperte successivamente alla data di entrata in vigore della legge, fissata per il 25 ottobre 2001, è irrilevante, ai fini dell'operatività della disciplina abrogativa indicata, che la liquidazione del tributo da parte dell'Agenzia delle Entrate, (o altra vicenda dell'obbligazione tributaria) intervenga in un momento successivo a tale data, occorrendo aver riguardo alla data di apertura della successione, che è quella della morte del dante causa.

Riferimenti normativi: Legge 18/10/2001 num. 383 art. 13 CORTE COST., Legge 18/10/2001 num. 383 art. 17 CORTE COST., Cod. Civ. art. 456

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)