Sez. 1 - , Sentenza n. 10540 del 15/04/2019 (Rv. 653472 - 03)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ | Sentenza straniera di condanna nei confronti di società ammessa a procedura concorsuale - Contrarietà all'ordine pubblico derivante dalla necessità di ricorrere al procedimento di ammissione al passivo - Esclusione - Ragioni.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETÀ
Il procedimento di accertamento dello stato passivo non costituisce l'unica modalità consentita per accertare eventuali ragioni di credito ammesse ad una procedura concorsuale. Ne cosnegue che non è contraria all'ordine pubblico la sentenza straniera che accerti tale credito al di fuori della cognizione del giudice fallimentare, e ciò sia avuto riguardo alla disciplina nazionale - che conosce più di un caso in cui la decisione sull'esistenza e l'entità del credito sia devoluta alla giurisdizione di altri giudici (ad es. il giudice tributario, quello amministrativo e la Corte dei conti) - sia in relazione alla disciplina europea di cui al Reg. (UE) 848/2015 che - non contenendo alcuna disposizione vincolante per gli Stati membri in tema di verifica dei crediti, e rinviando alla disciplina dello Stato di provenienza - non esprime principi irrinunciabili che impongano a tutela della "par condicio creditorum" necessariamente l'accertamento dei crediti in sede concorsuale.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67, Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 94, Legge Falliment. art. 95, Legge Falliment. art. 96, Regolam. Comunitario del 2015 num. 848
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)