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Sez. U, Ordinanza n. 15200 del 21/07/2015 (Rv. 635994 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE | Credito verso impresa fallita o sottoposta ad amministrazione straordinaria - Azionabilità in sede arbitrale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635994-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE

In sede arbitrale non possono essere fatte valere ragioni di credito vantate verso una parte sottoposta a fallimento o ad amministrazione straordinaria, giacché l'effetto attributivo della cognizione agli arbitri, proprio del compromesso o della clausola compromissoria, è comunque paralizzato dal prevalente effetto, prodotto dal fallimento o dall'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, dell'avocazione dei giudizi, aventi ad oggetto l'accertamento di un credito compreso nella procedura concorsuale, allo speciale ed inderogabile procedimento di verificazione dello stato passivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 53 CORTE COST., Legge Falliment. art. 83 bis, Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 95, Legge Falliment. art. 96, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)