Sez. U, Ordinanza n. 672 del 08/09/1983 (Rv. 431340 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DISCIPLINA EX ART. 11 D.L. N. 660 DEL 1973 CONVERTITO IN LEGGE N. 823 DEL 1973 - DOMANDA DI CONDONO DEL CONTRIBUENTE - SUCCESSIVA ISCRIZIONE A RUOLO O LIQUIDAZIONE O PAGAMENTO DEL TRIBUTO CONSEGUENTEMENTE DOVUTO - EFFETTI IN SEDE PROCESSUALE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - NECESSITÀ.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DISCIPLINA EX ART. 11 D.L. N. 660 DEL 1973 CONVERTITO IN LEGGE N. 823 DEL 1973 - DOMANDA DI CONDONO DEL CONTRIBUENTE - SUCCESSIVA ISCRIZIONE A RUOLO O LIQUIDAZIONE O PAGAMENTO DEL TRIBUTO CONSEGUENTEMENTE DOVUTO - EFFETTI IN SEDE PROCESSUALE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - NECESSITÀ.*
Ai sensi dell'art. 11 del d.l. 5 novembre 1973 n. 660, convertito in legge 19 dicembre 1973 n. 823, recante norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria, qualora risulti documentalmente, anche in Sede di legittimità, che, a seguito della domanda di condono presentata dal contribuente, sia avvenuta la iscrizione a ruolo, o la liquidazione od il pagamento del tributo dovuto in applicazione del decreto medesimo, deve essere rilevata e dichiarata l'Estinzione del processo, con compensazione delle spese, quale effetto processuale che si produce "ope legis" in conseguenza del verificarsi di una delle tre indicate situazioni, mentre resta irrilevante ogni comportamento della parte successivo al verificarsi della fattispecie estintiva (nella specie, notificazione della sentenza d'appello su iniziativa del contribuente vittorioso in quella Sede). (V 1112/79, mass n 397320; (V 651/78, mass n 389984).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 10, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 11, Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)