Sez. 6, Sentenza n. 2166 del 16/07/1990 Cc. (dep. 09/10/1990) Rv. 185482 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE - INTEGRAZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE DEL RIESAME - LEGITTIMITÀ.*
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE - INTEGRAZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE DEL RIESAME - LEGITTIMITÀ.*
La motivazione del tribunale del riesame integra e completa la eventuale insufficienza o carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice (nella specie veniva in rilievo un'ordinanza del G.i.P. che applicava la misura della custodia cautelare in carcere). (V mass n 174860; (V mass n 170372, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)