Sez. 1, Sentenza n. 2299 del 11/07/1985 Cc. (dep. 11/09/1985) Rv. 170372 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - CARENZA DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO COERCITIVO - INTEGRAZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE DEL RIESAME - LEGITTIMITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - CARENZA DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO COERCITIVO - INTEGRAZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE DEL RIESAME - LEGITTIMITÀ.*
Il tribunale, in Sede di riesame, quando rilevi carenze nella motivazione di un provvedimento di cattura o di arresto, può integrarlo sia in ordine agli indizi di colpevolezza sia, in caso di facoltatività, in ordine a quelle ragioni di garanzia personale o di tutela dell'ordine pubblico, che ne giustificano l'emissione. (V mass n 160957, e ivi citate; (Conf mass n 167394, e ivi citate; (Conf mass n 166454, e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 7 CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)