Sez. 1, Sentenza n. 25800 del 17/04/2026 Ud. (dep. 09/07/2026) Rv. 290277-01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - MOTIVI ABIETTI O FUTILI | Movente economico lecito - Integrazione dell’aggravante dei motivi abietti - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - MOTIVI ABIETTI O FUTILI
In tema di circostanze aggravanti, il movente economico astrattamente lecito e tutelabile in sede civile non integra gli estremi del motivo abietto di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen., non rivelando di per sé un particolare grado di perversità e bassezza dell'agente tale da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità. (Fattispecie relativa ad omicidio di un congiunto, in cui la Corte ha escluso che integrasse tale aggravante l'interesse dell'imputato ad entrare in possesso di un podere - oggetto di lascito testamentario in suo favore, ma occupato dalla vittima, che non intendeva rilasciarlo - per avviarvi un'attività agricola).
Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 1, Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 577 com. 1 lett. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)