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Sez. U, Sentenza n. 20300 del 22/04/2010 Cc. (dep. 27/05/2010) Rv. 246909 - 01

NOTIFICAZIONI - AL DIFENSORE | Avviso per l'udienza camerale ritualmente notificato - Notifica anche al difensore nominato successivamente - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246909-01

NOTIFICAZIONI - AL DIFENSORE

L'avviso per l'udienza camerale (nella specie, quella davanti alla Corte di cassazione di cui all'art. 611 cod. proc. pen.), ritualmente e tempestivamente notificato al difensore non deve essere rinnovato in favore del difensore successivamente nominato. (Nella specie, il ricorrente aveva nominato altro difensore di fiducia, "revocando tutte le precedenti nomine", quando già erano stati espletati tutti gli incombenti di cui all'art. 610, quinto comma, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)