diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 20931 del 11/03/2009 Ud. (dep. 19/05/2009) Rv. 243864 - 01

NOTIFICAZIONI - AL DIFENSORE | Difensore nominato successivamente - Diritto alla notificazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243864-01

NOTIFICAZIONI - AL DIFENSORE

Le notificazioni, così come le comunicazioni e gli avvisi, devono essere indirizzate al difensore della parte che risulti nominato, d'ufficio o di fiducia, al momento in cui sono disposte, senza alcun obbligo di rinnovazione in favore del difensore successivamente nominato. (Fattispecie in cui l'avviso di conclusione delle indagini preliminari era stato notificato al difensore d'ufficio dell'indagato, a tal fine nominato, e non anche al difensore di fiducia nominato successivamente al deposito dell'avviso nella Segreteria del pubblico ministero).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 148 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 151, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)