Sez. 1, Sentenza n. 9185 del 08/06/1984 Ud. (dep. 26/10/1984) Rv. 166326 - 01
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - ELEMENTO PSICOLOGICO - MANCATA CONOSCENZA DELL'OBBLIGO DI DENUNCIA - IRRILEVANZA - CONDOTTA SPONTANEA DELL'AGENTE - DENUNCIA A DISTANZA DI OLTRE UN MESE DALL'ACQUISTO - IRRILEVANZA.*
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - ELEMENTO PSICOLOGICO - MANCATA CONOSCENZA DELL'OBBLIGO DI DENUNCIA - IRRILEVANZA - CONDOTTA SPONTANEA DELL'AGENTE - DENUNCIA A DISTANZA DI OLTRE UN MESE DALL'ACQUISTO - IRRILEVANZA.*
Ad escludere l'elemento psicologico nel delitto di detenzione illegittima di arma non può valere la mancata conoscenza da parte dell'imputato dell'Obbligo della denuncia secondo le modalità fissate dall'art. 38 T.U.L.P.S.. infatti, questa condizione soggettiva, risolvendosi nella ignoranza di una norma penale, non può essere invocata a propria discolpa, stante il preciso disposto di cui all'art. 5 cod. pen.. ne consegue ora l'assoluta irrilevanza, ai fini della esclusione dell'elemento psicologico, della condotta tenuta dall'agente che spontaneamente denuncia la detenzione dell'arma a distanza di oltre un mese da quando l'aveva acquistata. (V mass n 157301; (V mass n 155024).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)