Sez. 4, Sentenza n. 10449 del 22/12/2009 Ud. (dep. 16/03/2010) Rv. 246530 - 01
NOTIFICAZIONI - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE | Rapporto qualificato di parentela tra consegnatario e destinatario dell'atto - Presunzione di convivenza - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
NOTIFICAZIONI - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE
In tema di notificazione di atti, lo stato di convivenza può presumersi, anche in assenza di un'esplicita attestazione nella relata di notifica, quando questa sia avvenuta nel domicilio eletto dall'imputato e nelle mani di persona a lui legata da uno stretto e qualificato rapporto parentale. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la ritualità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado a mani del genitore e nello stesso luogo ove era stata notificata la citazione in appello).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)