Sez. 4, Sentenza n. 2546 del 22/02/1996 Ud. (dep. 06/03/1996) Rv. 204172 - 01
Notificazioni - Consegnatario della copia notificata - Convivente | Rapporto qualificato di parentela tra il consegnatario e il destinatario dell'atto, quale quello tra coniugi e tra genitori e figli - Convivenza stabile - Presunzione - Sussistenza - Rapporto tra un fratello e un altro, ciascuno con autonoma situazione di famiglia - Presunzione di convivenza in contrasto con le risultanze anagrafiche - Esclusione - Presenza del fratello in casa del congiunto, destinatario dell'atto - Occasionalità della presenza - Possibilità.
Notificazioni - Consegnatario della copia notificata - Convivente
In tema di notificazione di atti, la convivenza, in contrasto con le risultanze anagrafiche, non può presumersi in mancanza di un rapporto qualificato di parentela (come quello intercorrente tra coniugi e tra genitori e figli in cui è implicita la nozione di convivenza stabile), tale non essendo quello tra un fratello e un altro, ciascuno con autonoma situazione di famiglia, la cui presenza in casa del congiunto non è indicativa del rapporto di convivenza anche temporaneo prescritto dall'art. 157, comma primo, cod. proc. pen., in quanto può essere solo occasionale. (Nella fattispecie è stata ritenuta l'irritualità della notificazione eseguita mediante consegna dell'atto al fratello dell'imputato che dalla certificazione anagrafica prodotta risultava abitare in luogo diverso e che la relata di notifica dell'ufficiale giudiziario non qualificava come convivente del destinatario dell'atto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 157 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)