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Sez. 5, Sentenza n. 736 del 15/03/1995 Cc. (dep. 07/04/1995) Rv. 201062 - 01

Procedimenti speciali - Procedimento per decreto - In genere | Richiesta di decreto di condanna del P.M. - Ritenuta inaccoglibilità - Provvedimenti del G.I.P.: restituzione degli atti o proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. - Sentenza di proscioglimento ex art. 530, secondo comma cod. proc. pen. - Possibilità - Esclusione - Ragione: adottabilità nella sola fase del dibattimento.
Stato
decisa il 1995-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201062-01

Procedimenti speciali - Procedimento per decreto - In genere

Il giudice per le indagini preliminari, ove non ritenga di poter accogliere la richiesta di decreto penale di condanna avanzata dal pubblico ministero, deve restituire gli atti a quest'ultimo o pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ma in nessun caso può emettere sentenza di proscioglimento per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell'art. 530, secondo comma cod. proc. pen., che si riferisce alla sola fase conclusiva del dibattimento nel quale la prova si è formata, a prescindere dal rito seguito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 530 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)