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Sez. U, Sentenza n. 12267 del 05/07/2004 (Rv. 574113 - 01)

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Psicologi - Iscrizione all'albo disposta dal commissario straordinario di cui all'art. 31 della legge n. 56 del 1989 - Controversie giurisdizionali - Legittimazione attiva e passiva del commissario - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574113-01

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE

Il Commissario Straordinario (di cui all'art. 31 della legge 18 febbraio 1989, n. 56) competente alla formazione dell'albo professionale degli psicologi aventi diritto all'iscrizione ha natura di organo straordinario di amministrazione attiva dello Stato, ed è, conseguentemente, autonomo rispetto alle singole strutture interne dell'organizzazione dello Stato (ed in particolare del Ministro della giustizia), di tal che, non potendo essere legittimamente considerato "organo" del Ministero, egli conserva una propria autonomia funzionale, che lo rende unico legittimato, attivamente e passivamente, in caso di controversia giurisdizionale. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno considerato correttamente instaurato il procedimento di cassazione per conflitto negativo di giurisdizione mediante la citazione personale - richiesta dalla peculiare natura del rimedio, non soggetto a termine e svincolato dai processi ai quali le sentenze che determinano il conflitto fanno riferimento - del commissario, quale organo straordinario dello Stato, presso l'Avvocatura Generale dello Stato ai sensi dell'art. 11 del regio decreto n. 1611 del 1933).

Riferimenti normativi: Legge 18/02/1989 num. 56 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)