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Sez. 1, Sentenza n. 8599 del 05/09/1997 (Rv. 507601 - 01)

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE | Psicologi - Iscrizione all'albo disposta dal Commissario straordinario di cui all'art. 31 della legge n. 56 del 1989 - Controversie giurisdizionali - Legittimazione attiva e passiva del Commissario - Sussistenza - Legittimazione del Ministero di Grazia e Giustizia - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507601-01

PROFESSIONISTI - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - IN GENERE

Il commissario straordinario (di cui all'art. 31 della legge n. 56 del 1989) competente alla formazione dell'albo professionale degli psicologi aventi diritto all'iscrizione ha natura di organo straordinario di amministrazione attiva dello Stato, ed è, conseguentemente, autonomo rispetto alle singole strutture interne dell'organizzazione dello Stato (nella specie, Ministero di grazia e giustizia), con la conseguenza che, non potendo essere legittimamente considerato "organo" del ministero, egli conserva una propria autonomia funzionale, che lo rende unico legittimato, attivamente e passivamente, in caso di controversie giurisdizionali.

Riferimenti normativi: Legge 18/02/1989 num. 56 art. 31, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)