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Sez. 1, Sentenza n. 8778 del 04/09/1998 (Rv. 518611 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - ASSEGNAZIONE DELLA COSA IN PAGAMENTO | Effetto solutorio - Sussistenza - Effetto compensativo - Esclusione - Estensione del principio al pegno dato dal terzo - Ammissibilità - Possibilità di regresso da parte del terzo sul debitore - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518611-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - ASSEGNAZIONE DELLA COSA IN PAGAMENTO

Allorché il creditore si soddisfi sul pegno, si determina il pagamento (totale o parziale) del debito e non la compensazione, in quanto il creditore preleva direttamente la somma che il debitore dovrebbe pagargli. Tale principio vale anche se il pegno è stato costituito dal terzo, il quale, così facendo, si costituisce quale ulteriore debitore del creditore, senza, con ciò, divenire a sua volta creditore di costui; sicché la prelazione pignoratizia determina il mero adempimento del debito originario da parte del terzo, restando irrilevante il fatto che quest'ultimo possa poi agire in regresso nei confronti del debitore, posto che a tale rapporto il creditore rimane estraneo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2798

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)