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Sez. L - , Sentenza n. 7837 del 29/03/2018 (Rv. 648191 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Comunicazione di avvio della procedura - Accordo sindacale di riduzione del personale - Rilevanza - Effetto sanante dei vizi della comunicazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648191-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

In tema di licenziamento collettivo, la sufficienza e l'adeguatezza della comunicazione di avvio della procedura vanno valutate in relazione alla finalità della corretta informazione delle organizzazioni sindacali, che può ritenersi in concreto raggiunta nel caso venga successivamente stipulato l'accordo di cui all'art. 4, comma 5, della l. n. 223 del 1991; quest'ultimo, tuttavia, non costituisce una sanatoria dei vizi della procedura, restando per il giudice l'obbligo della verifica in sede di merito circa l'effettiva completezza della comunicazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che ha ritenuto adeguato il contenuto della comunicazione ponendolo in relazione con le ragioni poste a base dell'accordo sindacale).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)