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Sez. L, Sentenza n. 15479 del 11/07/2007 (Rv. 598718 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Licenziamento collettivo - Comunicazione di avvio della procedura - Incompletezza - Conseguenze - Inefficacia dei licenziamenti - Accordo sindacale di riduzione del personale - Effetto sanante del vizio di omessa comunicazione di avvio della procedura - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598718-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

In tema di procedure di mobilità e di licenziamento collettivo, la comunicazione alle r.s.a. di inizio della procedura ha sia la finalità di far partecipare le organizzazioni sindacali alla successiva trattativa per la riduzione del personale, sia di rendere trasparente il processo decisionale datoriale nei confronti dei lavoratori potenzialmente destinati ad essere estromessi dall'azienda. La mancata indicazione nella comunciazione di avvio della procedura di tutti gli elementi previsti dall'art. 4 comma 3 della legge n. 223 del 1991 invalida la procedura e determina l'inefficacia dei licenziamenti; tale vizio non è ex se sanato dalla successiva stipulazione di accordo sindacale di riduzione del personale e dalle indicazione in esso di un criterio di scelta dei dipedenti da licenziare, ed il giudice dell'impugnazione del licenziamento collettivo o del collocamento in mobilità deve comunque verificare - con valutazione di merito a lui devoluta e non censurabile nel giudizio di legittimità ove assistita da valutazione sufficiente e non contraddittoria- l'adeguatezza della originaria comunicazione di avvio della procedura (nella specie, relativamente alla riduzione del personale delle Poste, la corte d'appello aveva ritenuto carente o comunque inadeguata l'indicazione nella comunicazione preventiva alle r.s.a della "collocazione aziendale" e dei "profili professionali" del personale eccedente, ritenendo in particolare l'insufficienza del richiamo alle aree contrattuali, in quanto esse raggruppano professionalità estremamente varie ed eterogenee; la S.C. ha confermato la pronuncia affermano il principio di cui in epigrafe).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 23 art. 4, Legge 23/07/1991 num. 23 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)