Sez. L, Sentenza n. 4867 del 03/06/1987 (Rv. 453489 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - D'INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE - RIDUZIONE DI DETTA CAPACITÀ RELATIVA AD UN LAVORATORE AUTONOMO - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - D'INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE - RIDUZIONE DI DETTA CAPACITÀ RELATIVA AD UN LAVORATORE AUTONOMO - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE.*
In tema di pensione d'Invalidità la valutazione della riduzione della capacità di guadagno dei lavoratori autonomi deve tener conto della collaborazione data all'assicurato dai familiari o dai dipendenti nell'ambito dell'organizzazione aziendale già esistente, mediante modificazioni nella distribuzione dei compiti lavorativi con l'affidamento ad altri dei lavori più gravosi svolti dall'assicurato, ma senza che quest'ultimo debba creare a sue spese una nuova struttura organizzativa che gli renda meno penoso il suo lavoro. (nella specie la suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva negato la riduzione della capacità di guadagno, nei limiti di legge, di un lavoratore autonomo sotto il profilo dell'usura, ritenendo che quest'ultimo avrebbe potuto assumere un dipendente per i lavori più usuranti da lui stesso svolti). (V 418/86, mass n 444026).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)