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Sez. L, Sentenza n. 418 del 22/01/1986 (Rv. 444026 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - D'INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE - RIDUZIONE DI DETTA CAPACITÀ RELATIVA AD UN LAVORATORE AUTONOMO - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIDUZIONE RELATIVA AD UN LAVORATORE SUBORDINATO - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1986-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444026-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - D'INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE - RIDUZIONE DI DETTA CAPACITÀ RELATIVA AD UN LAVORATORE AUTONOMO - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIDUZIONE RELATIVA AD UN LAVORATORE SUBORDINATO - DIFFERENZE.*

La riduzione della capacità di guadagno entro il limite pensionabile, nel caso in cui l'assicurato sia un lavoratore autonomo, deve essere effettuato con criteri più rigorosi di quelli da usarsi nel caso in cui l'assicurato sia un lavoratore dipendente, cioè secondo criteri che tengano conto della possibilità, per il primo, di organizzare, almeno in parte, la propria attività secondo le personali esigenze, di concedersi pause nello svolgimento di essa e di ricorrere anche all'ausilio di familiari o di terzi, il che, al contrario, non è concepibile per il lavoratore dipendente, obbligato ad osservare ritmi produttivi e soggetto alla diretta e continua disciplina imposta dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori. (V 3204/81, mass n 413777; (Conf 3388/84, mass n 435396; (Conf 2834/83, mass n 427749).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)