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Sez. 2, Sentenza n. 2933 del 28/04/1986 (Rv. 445951 - 01)

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - REGOLAMENTO DI CONFINI - IN GENERE - RIVENDICAZIONE - IN GENERE - AZIONE DI REGOLAMENTO DI CONFINE E AZIONE DI RIVENDICAZIONE - DISTINZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445951-01

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - REGOLAMENTO DI CONFINI - IN GENERE - RIVENDICAZIONE - IN GENERE - AZIONE DI REGOLAMENTO DI CONFINE E AZIONE DI RIVENDICAZIONE - DISTINZIONE - CRITERI.*

La distinzione tra Azione di rivendicazione e Azione di regolamento di confine va ricavata non dall'esito della lite, bensì dalla natura della domanda proposta. Pertanto, si ha rivendica quando la contestazione ha per oggetto i rispettivi titoli di proprietà, mentre l'Azione deve essere qualificata come regolamento di confine quando è dedotta l'incertezza della linea di confine, o perché manca una demarcazione visibile (incertezza oggettiva), o perché questa, pur sussistendo, è inidonea a separare i fondi in modo certo e definitivo (incertezza soggettiva), anche se non vi è in atto il possesso promiscuo della zona intermedia. (V 5001/78, mass n 394751; (V 3595/77, mass n 387197; (V 2558/74, mass n 370979; (V 1062/74, mass n 369009; (V 2925/72, mass n 360661; (V 1568/72, mass n 358300; (Conf 1500/74, mass n 369618).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 950

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)