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Sez. 3, Sentenza n. 2687 del 22/10/1973 (Rv. 366184 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI - CAGIONATI A MINORE - VALUTAZIONE EQUITATIVA - AMMISSIBILITA - LUCRO CESSANTE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1973-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366184-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI - CAGIONATI A MINORE - VALUTAZIONE EQUITATIVA - AMMISSIBILITA - LUCRO CESSANTE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Puo essere effettuata con valutazione equitativa la liquidazione dei danni che si proiettino nel futuro e che siano stati cagionati a persona che al tempo del fatto dannoso era inidonea per eta all'espletamento di attivita produttiva. In tal caso il danno per lucro cessante va ragguagliato ai guadagni che secondo l'orientamento del soggetto leso questi avrebbe potuto realizzare se la sua attitudine a lavoro produttivo non fosse stata ridotta o annullata dalla menomazione subita. (V 1872/72, mass n 358891; 2249/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)