diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1861 del 13/06/1972 (Rv. 358891 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE PROVINCIALE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - DECISIONI - IN GENERE - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 DELLA COSTITUZIONE - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IMPONIBILE - DECISIONI DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE - NATURA DEFINITIVA - IMPUGNABILITA - AZIONE GIUDIZIARIA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - CONDIZIONI RISPETTIVE.*
Stato
decisa il 1972-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358891-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMMISSIONE PROVINCIALE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - DECISIONI - IN GENERE - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 DELLA COSTITUZIONE - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IMPONIBILE - DECISIONI DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE - NATURA DEFINITIVA - IMPUGNABILITA - AZIONE GIUDIZIARIA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - CONDIZIONI RISPETTIVE.*

In materia di imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza, le decisioni emesse dalle commissioni provinciali nelle controversie relative alla Determinazione del valore sono definitive. Contro le dette decisioni - oltre al ricorso all' autorita giudiziaria ordinaria per grave ed evidente errore di valutazione o per Mancanza o insufficienza di calcolo nella Determinazione del valore - e ammissibile, ove siano affette da errori di diritto, il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 111 della Costituzione. (Conf alle mass n 348008 e 346618).*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)