diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 32807 del 19/12/2018 (Rv. 652138 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Plusvalenze - Indennità conseguita a titolo di cessione volontaria nel procedimento di espropriazione - Tassazione - Criteri.
Stato
decisa il 2018-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652138-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. n. 917 del 1986, le cessioni volontarie che definiscono, in luogo dell'atto di esproprio, il procedimento ablativo, devono essere sussunte, ai fini della determinazione della relativa plusvalenza, nell'ipotesi contemplata nella lett. b), e non in quella di cui alla lett. a) di tale disposizione normativa, disciplinante la diversa fattispecie della vendita di terreno (con o senza l'eventuale edificio sul medesimo insistente) successiva alla sua lottizzazione o all'esecuzione di opere intese a renderlo edificabile.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. A), DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. B), Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)