Sez. 1, Sentenza n. 13086 del 24/06/2015 (Rv. 635731 - 01)
VENDITA - EFFETTI - REALI | Contratto consensuale - Pagamento del prezzo - Obbligo nascente dalla conclusione del contratto - Conseguenze in tema revocatoria fallimentare - Distinzione tra pagamenti contestuali e non contestuali all'adempimento della controprestazione - Irrilevanza - Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale - Fattispecie.
VENDITA - EFFETTI - REALI
E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 legge fall. - per violazione degli artt. 3, 35 e 41 Cost. - nella parte in cui non distingue, ai fini della revocabilità, tra pagamento contestuale alla controprestazione del venditore e pagamento non contestuale (nella specie, effettuato prima della consegna della merce). Invero, la revocabilità del pagamento del prezzo, quale debito liquido ed esigibile, indipendentemente dal rapporto con la consegna della cosa venduta, deriva dalla stessa disciplina della compravendita, che, quale contratto consensuale, implica che l'obbligazione dell'acquirente sorge sempre al momento della conclusione del contratto e non già a quello della consegna della cosa venduta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 35, Costituzione art. 41, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)