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Sez. 3, Sentenza n. 1518 del 28/04/1976 (Rv. 380261 - 01)

VENDITA - EFFETTI - REALI - IMMEDIATO TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA E DEL POSSESSO GIURIDICO DELLA COSA - PERMANENZA DELLA COSA PRESSO L'ALIENANTE - VIOLAZIONE COLPOSA DELL'OBBLIGO DI CUSTODIA - CONSEGUENZE - RISARCIMENTO DANNI.*
Stato
decisa il 1976-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380261-01

VENDITA - EFFETTI - REALI - IMMEDIATO TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA E DEL POSSESSO GIURIDICO DELLA COSA - PERMANENZA DELLA COSA PRESSO L'ALIENANTE - VIOLAZIONE COLPOSA DELL'OBBLIGO DI CUSTODIA - CONSEGUENZE - RISARCIMENTO DANNI.*

Nelle vendite con effetti reali, una volta espresso il consenso sulla cosa e sul prezzo nelle forme prescritte, il compratore consegue immediatamente, e senza necessita di materiale consegna, la proprieta ed il possesso giuridico della cosa, ma l'alienante, permanendo nel potere di essa, e tenuto a custodirla ed a conservarla con la diligenza del buon padre di famiglia, per essere in grado di effettuarne la consegna al compratore. Di conseguenza, il venditore e tenuto, verso il compratore, al risarcimento dei danni subiti dalla cosa, per la violazione colposa di tale Obbligo di custodia. (V 4080/75, mass n 378386; (V 2566/49).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1177, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1465, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1768

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)