Sez. 3, Sentenza n. 2991 del 08/11/1965 Ud. (dep. 03/01/1966) Rv. 100126 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - CIRCOSTANZE COMUNI - ATTENUANTI - RIPARAZIONE DEL DANNO - VALUTAZIONE DEL DANNO.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - CIRCOSTANZE COMUNI - ATTENUANTI - RIPARAZIONE DEL DANNO - VALUTAZIONE DEL DANNO.*
Il solo pagamento della somma portata dal titolo emesso a vuoto non ripara interamente il danno cagionato dal reato, che quasi sempre assume una maggiore entita per spese, interessi, lucro cessante o altro, rientranti nelle conseguenze dannose subite da colui o da coloro che hanno ricevuto l'assegno. Stabilire, di volta in volta, quali siano stati i danni subiti da costoro, e indagine di fatto di Competenza del giudice di merito, come di Competenza del giudice di merito e l'accertare se il pagamento della somma portata dall'assegno abbia riparato tutti i danni, che la emissione di un titolo non idoneo a circolare ebbe a produrre.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)