Sez. L, Sentenza n. 3272 del 27/05/1982 (Rv. 421234 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - GIUDIZIO SINTETICO E GLOBALE DELL'INTERO QUADRO CLINICO - FUNZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - GIUDIZIO SINTETICO E GLOBALE DELL'INTERO QUADRO CLINICO - FUNZIONE.*
Ai fini dell'accertamento dell'esistenza di uno stato d'Invalidità pensionabile ai sensi dell'art. 10 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, il giudizio sintetico e globale demandato al giudice del merito deve basarsi sull'intero quadro clinico evidenziato dagli accertamenti medico-legali in tutte le singole componenti, anche perché, rispetto a ciascuna di esse, può determinarsi, oltre che un peculiare danno (o pericolo di danno), derivante dalla mera simultaneità dell'Azione di diverse infermità, una differente incidenza dei cosiddetti fattori aggiuntivi soggettivi (età, attitudini, ecc.), che influiscono sulla possibilità che l'assicurato utilizzi, con continuità e senza usura, le sue residue energie in una delle attività confacenti alle proprie attitudini, sì da conseguire un guadagno superiore al limite fissato dalla legge per la pensionabilità. (V 5534/80, mass n 409396; (V 5206/80, mass n 409031; (V 15/80, mass n 403378).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)